Modifiche

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
c) nella Messa conventuale e nella Messa principale nelle chiese e negli oratori;
d) nelle Messe in occasione di incontri di sacerdoti, secolari o religiosi, qualunque sia il carattere di tali incontri[101]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 57; C.I.C., can. 902.</ref>.
Al singolo sacerdote sia tuttavia permesso celebrare l’Eucaristia in modo individuale, non però nel tempo in cui nella stessa chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione. Ma il Giovedì della Settimana santa nella Messa vespertina «Nella Cena del Signore» e nella Messa della Veglia Pasquale non è permesso celebrare in modo individuale.
200. I presbiteri pellegrini siano accolti volentieri nella concelebrazione eucaristica, purché sia riconosciuta la loro condizione di sacerdoti.
201. Quando vi è un numero considerevole di sacerdoti, se la necessità o l’utilità pastorale lo suggerisce, si possono svolgere anche più concelebrazioni nello stesso giorno; si devono tuttavia tenere in tempi successivi o in luoghi sacri diversi[102]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 47: AAS 59 (1967) 566.</ref>.
202. Spetta al Vescovo, a norma del diritto, regolare la disciplina della concelebrazione nella sua diocesi.
203. Particolare importanza si deve dare a quella concelebrazione, in cui i presbiteri di una diocesi concelebrano con il proprio Vescovo, nella Messa stazionale soprattutto nei giorni più solenni dell’anno liturgico, nella Messa dell’ordinazione del nuovo Vescovo diocesano o del suo Coadiutore o Ausiliare, nella Messa crismale, nella Messa vespertina «Nella Cena del Signore», nelle celebrazioni del Santo Fondatore della Chiesa locale o del Patrono della diocesi, negli anniversari del Vescovo, e infine in occasione del Sinodo o della visita pastorale.
Per lo stesso motivo si raccomanda la concelebrazione tutte le volte che i sacerdoti si radunano insieme con il proprio Vescovo, sia in occasione di esercizi spirituali, sia per qualche altro convegno. In tali circostanze viene manifestato in modo più evidente quel segno dell’unità del sacerdozio, come pure della Chiesa stessa, che è proprio di ogni concelebrazione[103]<ref>Cf. ibidem, 565.</ref>.
204. Per motivi particolari, suggeriti dal significato del rito o della festa, è concesso celebrare o concelebrare più volte nello stesso giorno nei seguenti casi:
c) nel Natale del Signore tutti i sacerdoti possono celebrare o concelebrare le tre Messe, purché lo facciano nelle ore corrispondenti;
d) nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, tutti i sacerdoti possono celebrare o concelebrare tre Messe, purché le celebrazioni avvengano in tempi diversi e osservando ciò che è stato stabilito per l’applicazione della seconda e terza Messa[104]<ref>Cf. Benedetto XV, Cost. Ap. Incruentum altaris sacrificium, 10 agosto 1915: AAS 7 (1915) 401-404.</ref>;
e) chi in occasione del Sinodo, della visita pastorale o di incontri sacerdotali concelebra col Vescovo o con un suo delegato, può di nuovo celebrare, per l’utilità dei fedeli. La stessa possibilità è data, con gli opportuni adattamenti, anche per le riunioni dei religiosi.
==== La Comunione sotto le due specie ====
281. La santa Comunione esprime con maggior pienezza la sua forma di segno, se viene fatta sotto le due specie. Risulta infatti più evidente il segno del banchetto eucaristico, e si esprime più chiaramente la volontà divina di ratificare la nuova ed eterna alleanza nel Sangue del Signore, ed è più intuitivo il rapporto tra il banchetto eucaristico e il convito escatologico nel regno del Padre[105]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 32: AAS 59 (1967) 558.</ref>.
282. I pastori d’anime si facciano un dovere di ricordare, nel modo più adatto, ai fedeli che partecipano al rito o che vi assistono, la dottrina cattolica riguardo alla forma della Comunione, secondo il Concilio Ecumenico di Trento. In particolare ricordino ai fedeli quanto insegna la fede cattolica: che, cioè, anche sotto una sola specie si riceve il Cristo tutto intero e il Sacramento in tutta la sua verità; di conseguenza, per quanto riguarda i frutti della Comunione, coloro che ricevono una sola specie, non rimangono privi di nessuna grazia necessaria alla salvezza[106]<ref>Cf. Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XXI, 16 luglio 1562, Decreto sulla Comunione eucaristica, capp. 1-3, Denz-Schönm. 1725-1729.</ref>.
Inoltre insegnino che nell’amministrazione dei Sacramenti, salva la loro sostanza, la Chiesa ha il potere di determinare o cambiare ciò che essa ritiene più conveniente per la venerazione dovuta ai Sacramenti stessi e per l’utilità di coloro che li ricevono secondo la diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi[107]<ref>Cf. ibidem, cap. 2, Denz-Schönm. 1728.</ref>. Nello stesso tempo però esortino i fedeli perché partecipino più intensamente al sacro rito, nella forma in cui è posto in maggior evidenza il segno del banchetto.
283. La Comunione sotto le due specie è permessa, oltre ai casi descritti nei libri rituali:
=== I. Principi generali (288 - 294) ===
288. Per la celebrazione dell’Eucaristia, il popolo di Dio si riunisce di solito nella chiesa oppure, se questa manca o è insufficiente, in un altro luogo decoroso che sia tuttavia degno di un così grande mistero. Quindi le chiese, o gli altri luoghi, siano adatte alla celebrazione delle azioni sacre e all’attiva partecipazione dei fedeli. Inoltre i luoghi sacri e le cose che servono al culto siano davvero degne, belle, segni e simboli delle realtà celesti[108]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 122-124; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 5; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 90: AAS 56 (1964) 897; Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554; C.I.C., can. 932, § 1.</ref>.
289. Pertanto la Chiesa non cessa di fare appello al nobile servizio delle arti e ammette le forme artistiche di tutti i popoli e di tutti i paesi[109]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123.</ref>. Anzi, come si sforza di conservare le opere d’arte e i tesori che i secoli passati hanno trasmesso[110] <ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554.</ref> e, per quanto è possibile, cerca di adattarli alle nuove esigenze, cerca pure di promuovere nuove forme corrispondenti all’indole di ogni epoca[111]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123, 129; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 13 c: AAS 56 (1964) 880.</ref>.
Perciò nella formazione degli artisti come pure nella scelta delle opere da ammettere nella chiesa, si ricerchino gli autentici valori dell’arte, che alimentino la fede e la devozione e corrispondano alla verità del loro significato e al fine cui sono destinate[112]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123.</ref>.
290. Tutte le chiese siano dedicate o almeno benedette. Le chiese cattedrali e parrocchiali siano dedicate con rito solenne.
291. Tutti coloro che sono interessati alla costruzione, alla ristrutturazione e all’adeguamento delle chiese, consultino la Commissione diocesana di Liturgia e Arte sacra. Il Vescovo diocesano, poi, si serva del consiglio e dell’aiuto della stessa Commissione quando si tratta di dare norme in questa materia o di approvare progetti di nuove chiese o di definire questioni di una certa importanza[113]<ref>Cf. ibidem, n. 126; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 91: AAS 56 (1964) 898.</ref>.
292. L’arredamento della chiesa si ispiri a una nobile semplicità, piuttosto che al fasto. Nella scelta degli elementi per l’arredamento, si curi la verità delle cose e si tenda all’educazione dei fedeli e alla dignità di tutto il luogo sacro.
294. Il popolo di Dio, che si raduna per la Messa, ha una struttura organica e gerarchica, che si esprime nei vari compiti e nel diverso comportamento secondo le singole parti della celebrazione. Pertanto è necessario che la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in certo modo l’immagine dell’assemblea riunita, consentire l’ordinata e organica partecipazione di tutti e favorire il regolare svolgimento dei compiti di ciascuno.
I fedeli e la schola avranno un posto che renda più facile la loro partecipazione attiva[114]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, nn. 97-98: AAS 56 (1964) 899.</ref>.
Il sacerdote celebrante, il diacono e gli altri ministri prenderanno posto nel presbiterio. Lì si preparino le sedi dei concelebranti; se però il loro numero è grande, si dispongano le loro sedi in altra parte della chiesa, ma vicino all’altare.
=== II. Ordinamento del presbiterio per la Celebrazione eucaristica (295 – 310) ===
295. Il presbiterio è il luogo dove si trova l’altare, viene proclamata la parola di Dio, e il sacerdote, il diacono e gli altri ministri esercitano il loro ufficio. Si deve opportunamente distinguere dalla navata della chiesa per mezzo di una elevazione, o mediante strutture e ornamenti particolari. Sia inoltre di tale ampiezza da consentire un comodo svolgimento della celebrazione dell’Eucaristia e da favorire la sua visione[115]<ref>Cf. ibidem, n. 91: AAS 56 (1964) 898.</ref>.
==== L’altare e le sue suppellettili ====
L’altare si dice fisso se è costruito in modo da aderire al pavimento e non poter quindi venir rimosso; si dice invece mobile se lo si può trasportare.
299. L’altare sia costruito staccato dalla parete, per potervi facilmente girare intorno e celebrare rivolti verso il popolo: la qual cosa è conveniente realizzare ovunque sia possibile. L’altare sia poi collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale spontaneamente converga l’attenzione dei fedeli[116]<ref>Cf. ibidem.</ref>. Normalmente sia fisso e dedicato.
300. L’altare, sia fisso che mobile, sia dedicato secondo il rito descritto nel Pontificale Romano; tuttavia l’altare mobile può essere solamente benedetto.
==== L’ambone ====
309. L’importanza della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata, e verso il quale, durante la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l’attenzione dei fedeli[117]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 96: AAS 56 (1964) 899.</ref>.
Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggio mobile. L’ambone, secondo la struttura di ogni chiesa, deve essere disposto in modo tale che i ministri ordinati e i lettori possano essere comodamente visti e ascoltati dai fedeli.
Dall’ambone si proclamano unicamente le letture, il salmo responsoriale e il preconio pasquale; ivi inoltre si possono proferire l’omelia e le intenzioni della preghiera universale o preghiera dei fedeli. La dignità dell’ambone esige che ad esso salga solo il ministro della Parola.
È conveniente che il nuovo ambone sia benedetto, prima di esser destinato all’uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano[118]<ref>Cf. Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione di un nuovo ambone, nn. 1238-1266.</ref>.
==== La sede per il sacerdote celebrante e le altre sedi ====
310. La sede del sacerdote celebrante deve mostrare il compito che egli ha di presiedere l’assemblea e di guidare la preghiera. Perciò la collocazione più adatta è quella rivolta al popolo, al fondo del presbiterio, a meno che non vi si oppongano la struttura dell’edificio e altri elementi, ad esempio la troppa distanza che rendesse difficile la comunicazione tra il sacerdote e i fedeli riuniti, o se il tabernacolo occupa un posto centrale dietro l’altare. Si eviti ogni forma di trono[119]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 92: AAS 56 (1964) 898.</ref>. È conveniente che la sede sia benedetta, prima di esser destinata all’uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano[120]<ref>Cf. Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione di una cattedra o sede presidenziale, nn. 1214-1237.</ref>.
Nel presbiterio siano collocate inoltre le sedi per i sacerdoti concelebranti e quelle per i presbiteri che, indossando la veste corale, sono presenti alla celebrazione, senza concelebrare.
La sede del diacono sia posta vicino alla sede del celebrante. Per gli altri ministri le sedi siano disposte in modo che si distinguano dalle sedi del clero e che sia permesso loro di esercitare con facilità il proprio ufficio[121]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 92: AAS 56 (1964) 898.</ref>.
=== III. La disposizione della Chiesa (311 – 318) ===
==== I posti dei fedeli ====
311. Si curi in modo particolare la collocazione dei posti dei fedeli, perché possano debitamente partecipare, con lo sguardo e con lo spirito, alle sacre celebrazioni. È bene mettere a loro disposizione banchi e sedie. Si deve però riprovare l’uso di riservare dei posti a persone private[122]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 32.</ref>. Le sedie o i banchi, specialmente nelle nuove chiese, vengano disposti in modo che i fedeli possano assumere comodamente i diversi atteggiamenti del corpo richiesti dalle diverse parti della celebrazione, e recarsi senza difficoltà a ricevere la santa Comunione.
Si abbia cura che i fedeli possano non solo vedere, ma anche, ascoltare comodamente sia il sacerdote, sia il diacono che i lettori grazie ai mezzi tecnici moderni.
==== Il posto della "schola cantorum" e degli strumenti musicali ====
312. La schola cantorum, tenuto conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo da mettere chiaramente in risalto la sua natura: che essa cioè è parte della comunità dei fedeli e svolge un suo particolare ufficio; sia agevolato perciò il compimento del suo ministero liturgico e sia facilitata a ciascuno dei membri della schola la partecipazione sacramentale piena alla Messa[123]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 23: AAS 59 (1967) 307.</ref>.
313. L’organo e gli altri strumenti musicali legittimamente ammessi siano collocati in luogo adatto, in modo da poter essere di appoggio sia alla schola sia al popolo che canta e, se vengono suonati da soli, possano essere facilmente ascoltati da tutti. È conveniente che l’organo venga benedetto prima di esser destinato all’uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano[124]<ref>Cf. Rituale Romano, Benedizionale, edizione italiana 1992, Benedizione di un organo, nn. 1478-1494.</ref>.
In tempo d’Avvento l’organo e altri strumenti musicali siano usati con quella moderazione che conviene alla natura di questo tempo, evitando di anticipare la gioia piena della Natività del Signore.
==== Il posto per la custodia della Ss.ma Eucaristia ====
314. Tenuto conto della struttura di ciascuna chiesa e delle legittime consuetudini dei luoghi, il SS. Sacramento sia conservato nel tabernacolo collocato in una parte della chiesa assai dignitosa, insigne, ben visibile, ornata decorosamente e adatta alla preghiera[125]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 54: AAS 59 (1967) 568; Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) 898.</ref>.
Il tabernacolo sia unico, inamovibile, solido e inviolabile, non trasparente e chiuso in modo da evitare il più possibile il pericolo di profanazione[126]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 52: AAS 59 (1967) 568; Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) 898; Sacra Congregazione per i Sacramenti, Istruzione Nullo umquam tempore, 28 maggio 1938, n. 4: AAS 30 (1938) 199-200; cf. Rituale Romano, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico, 1979, nn. 10-11; C.I.C., can. 938, § 3.</ref>. È conveniente inoltre che venga benedetto prima di esser destinato all’uso liturgico, secondo il rito descritto nel Rituale Romano[127]<ref>Cf. Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione di un tabernacolo eucaristico, nn. 1312-1330.</ref>.
315. In ragione del segno, è più conveniente che il tabernacolo in cui si conserva la SS. Eucaristia non sia collocato sull’altare su cui si celebra la Messa[128]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 55: AAS 59 (1967) 569.</ref>.
Conviene quindi che il tabernacolo sia collocato, a giudizio del Vescovo diocesano:
a) o in presbiterio, non però sull’altare della celebrazione, nella forma e nel luogo più adatti, non escluso il vecchio altare che non si usa più per la celebrazione (Cf. n. 303);
b) o anche in qualche cappella adatta all’adorazione e alla preghiera privata dei fedeli[129]<ref>Cf. ibidem, n. 53: AAS 59 (1967) 568; Rituale Romano, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico, 1979, n. 9; C.I.C., can. can. 938, § 2; Giovanni Paolo II, Lett. Dominicae Cenae, 24 febbraio 1980, n. 3: AAS 72 (1980) 117-119.</ref>, che però sia unita strutturalmente con la chiesa e ben visibile ai fedeli.
316. Secondo una consuetudine tramandata, presso il tabernacolo rimanga sempre accesa una lampada particolare, alimentata da olio o cera, con cui si indichi e si onori la presenza di Cristo[130]<ref>Cf. C.I.C., can. 940; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 57: AAS 59 (1967) 569; cf. Rituale Romano, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico, 1979, n. 11.</ref>.
317. Si osservino rigorosamente anche tutte le altre disposizioni previste dal diritto per la conservazione della SS. Eucaristia[131]<ref>Cf. soprattutto Sacra Congregazione per i Sacramenti, Istruzione Nullo umquam tempore, 28 maggio 1938: AAS 30 (1938) 198-207; C.I.C., can. 934-944.</ref>.
==== Le immagini sacre ====
318. Nella Liturgia terrena, la Chiesa partecipa, pregustandola, a quella celeste che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, alla quale tende come pellegrina e nella quale Cristo siede alla destra di Dio, e, venerando la memoria dei Santi, spera di avere parte con essi[132]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 8.</ref>.
Perciò, secondo un’antichissima tradizione della Chiesa, negli edifici sacri si espongano alla venerazione dei fedeli le immagini del Signore, della beata Vergine Maria e dei Santi[133]<ref>Cf. Pontificale Romano, Benedizione degli oli e dedicazione della chiesa e dell’altare, 1980, n. 161; Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione per l’esposizione di nuove immagini alla pubblica venerazione, nn. 1358-1406.</ref>;lì siano disposte in modo che conducano i fedeli verso i misteri della fede che vi si celebrano. Si presti attenzione che il loro numero non cresca in modo eccessivo, e che la loro disposizione non distolga l’attenzione dei fedeli dalla celebrazione[134]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 125.</ref>. Di un medesimo Santo poi non si abbia abitualmente che una sola immagine. In generale, nell’ornamento e nella disposizione della chiesa, per quanto riguarda le immagini, si cerchi di favorire la pietà di tutta la comunità oltre che la bellezza e la dignità delle immagini.
== Capitolo VI - COSE NECESSARIE PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA ==
=== II. Le suppellettili sacre in genere (325 - 326) ===
325. Come per la costruzione delle chiese, anche per ogni tipo di suppellettile sacra la Chiesa ammette il genere e lo stile artistico di ogni regione, e accetta quegli adattamenti che corrispondono alle culture e alle tradizioni dei singoli popoli, purché ogni cosa sia adatta all’uso per il quale è destinata[135]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 128.</ref>.
Anche in questo settore si curi quella nobile semplicità che si accompagna tanto bene con l’arte autentica.

Menu di navigazione