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c) nella Messa conventuale e nella Messa principale nelle chiese e negli oratori;
d) nelle Messe in occasione di incontri di sacerdoti, secolari o religiosi, qualunque sia il carattere di tali incontri[101]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 57; C.I.C., can. 902.</ref>.
Al singolo sacerdote sia tuttavia permesso celebrare l’Eucaristia in modo individuale, non però nel tempo in cui nella stessa chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione. Ma il Giovedì della Settimana santa nella Messa vespertina «Nella Cena del Signore» e nella Messa della Veglia Pasquale non è permesso celebrare in modo individuale.
200. I presbiteri pellegrini siano accolti volentieri nella concelebrazione eucaristica, purché sia riconosciuta la loro condizione di sacerdoti.
201. Quando vi è un numero considerevole di sacerdoti, se la necessità o l’utilità pastorale lo suggerisce, si possono svolgere anche più concelebrazioni nello stesso giorno; si devono tuttavia tenere in tempi successivi o in luoghi sacri diversi[102]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 47: AAS 59 (1967) 566.</ref>.
202. Spetta al Vescovo, a norma del diritto, regolare la disciplina della concelebrazione nella sua diocesi.
203. Particolare importanza si deve dare a quella concelebrazione, in cui i presbiteri di una diocesi concelebrano con il proprio Vescovo, nella Messa stazionale soprattutto nei giorni più solenni dell’anno liturgico, nella Messa dell’ordinazione del nuovo Vescovo diocesano o del suo Coadiutore o Ausiliare, nella Messa crismale, nella Messa vespertina «Nella Cena del Signore», nelle celebrazioni del Santo Fondatore della Chiesa locale o del Patrono della diocesi, negli anniversari del Vescovo, e infine in occasione del Sinodo o della visita pastorale.
Per lo stesso motivo si raccomanda la concelebrazione tutte le volte che i sacerdoti si radunano insieme con il proprio Vescovo, sia in occasione di esercizi spirituali, sia per qualche altro convegno. In tali circostanze viene manifestato in modo più evidente quel segno dell’unità del sacerdozio, come pure della Chiesa stessa, che è proprio di ogni concelebrazione[103]<ref>Cf. ibidem, 565.</ref>.
204. Per motivi particolari, suggeriti dal significato del rito o della festa, è concesso celebrare o concelebrare più volte nello stesso giorno nei seguenti casi:
c) nel Natale del Signore tutti i sacerdoti possono celebrare o concelebrare le tre Messe, purché lo facciano nelle ore corrispondenti;
d) nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, tutti i sacerdoti possono celebrare o concelebrare tre Messe, purché le celebrazioni avvengano in tempi diversi e osservando ciò che è stato stabilito per l’applicazione della seconda e terza Messa[104]<ref>Cf. Benedetto XV, Cost. Ap. Incruentum altaris sacrificium, 10 agosto 1915: AAS 7 (1915) 401-404.</ref>;
e) chi in occasione del Sinodo, della visita pastorale o di incontri sacerdotali concelebra col Vescovo o con un suo delegato, può di nuovo celebrare, per l’utilità dei fedeli. La stessa possibilità è data, con gli opportuni adattamenti, anche per le riunioni dei religiosi.