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'''Il ministero dell’accolito e del lettore istituiti'''
98. L’accolito è istituito per il servizio all’altare e per aiutare il sacerdote e il diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l’altare e i vasi sacri, e, se necessario, distribuire l’Eucaristia ai fedeli di cui è ministro straordinario[84]<ref>Cf. C.I.C., can 910, § 2; Istruzione interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, art. 8: AAS 89 (1997) 871.</ref>.
Nel ministero dell’altare, l’accolito ha compiti propri che egli stesso deve esercitare (Cf. nn. 187-193).
'''Gli altri compiti'''
100. Se manca l’accolito istituito, si possono designare, per il servizio dell’altare in aiuto al sacerdote e al diacono, altri ministri laici che portano la croce, i ceri, il turibolo, il pane, il vino, l’acqua. Essi possono essere anche incaricati per distribuire la Comunione come ministri straordinari[85]<ref>Cf. Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Immensae caritatis, 29 gennaio 1973, n. 1: AAS 65 (1973) 265-266; C.I.C, can. 230, § 3.</ref>.
101. Se manca il lettore istituito, altri laici, che siano però adatti a svolgere questo compito e ben preparati, siano incaricati di proclamare le letture della sacra Scrittura, affinché i fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore alla sacra Scrittura[86]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24.</ref>.
102. È compito del salmista proclamare il salmo o un altro canto biblico che si trova tra le letture. Per adempiere convenientemente il suo ufficio, è necessario che il salmista possegga l’arte del salmodiare e abbia una buona pronuncia e una buona dizione.
103. Tra i fedeli esercita un proprio ufficio liturgico la schola cantorum o coro, il cui compito è quello di eseguire a dovere le parti che le sono proprie, secondo i vari generi di canto, e promuovere la partecipazione attiva dei fedeli nel canto[87]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 19: AAS 59 (1967) 306.</ref>. Quello che si dice della schola cantorum, con gli opportuni adattamenti, vale anche per gli altri musicisti, specialmente per l’organista.
104.È opportuno che vi sia un cantore o maestro di coro per dirigere e sostenere il canto del popolo. Anzi, mancando la schola, è compito del cantore guidare i diversi canti, facendo partecipare il popolo per la parte che gli spetta[88]<ref>Cf. ibidem, n. 21: AAS 59 (1967) 306-307.</ref>.
105. Esercitano un servizio liturgico anche:
106. È bene che, almeno nelle chiese cattedrali e nelle chiese maggiori, vi sia un ministro competente o maestro delle celebrazioni liturgiche, incaricato di predisporre con cura i sacri riti, e di preparare i ministri sacri e i fedeli laici a compierli con decoro, ordine e devozione.
107. I compiti liturgici, che non sono propri del sacerdote o del diacono, e di cui si è detto sopra (nn. 100-106), possono essere affidati, con la benedizione liturgica o con incarico temporaneo, anche a laici idonei, scelti dal parroco o dal rettore della chiesa[89]<ref>Cf. Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi., risposta al dubbio circa il can. 230, § 2: AAS 86 (1994) 541.</ref>. Riguardo al compito di servire il sacerdote all’altare, si osservino le disposizioni date dal Vescovo per la sua diocesi.
=== IV. LA DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E LA PREPARAZIONE DELLA CELEBRAZIONE ===
110. Se nella Messa con partecipazione di popolo vi è un solo ministro, egli compia diversi uffici.
111. La preparazione pratica di ogni celebrazione liturgica si faccia di comune e diligente intesa, secondo il Messale e gli altri libri liturgici, fra tutti coloro che sono interessati rispettivamente alla parte rituale, pastorale e musicale, sotto la direzione del rettore della chiesa e sentito anche il parere dei fedeli per quelle cose che li riguardano direttamente. Al sacerdote che presiede la celebrazione spetta però sempre il diritto di disporre ciò che a lui compete[90]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22.</ref>.
== Capitolo IV - DIVERSE FORME DI CELEBRAZIONE DELLA MESSA ==
112. Nella Chiesa locale si deve davvero dare il primo posto, come lo richiede il suo significato, alla Messa presieduta il Vescovo circondato dal suo presbiterio, dai diaconi e dai ministri laici[91] <ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41.</ref> con la partecipazione piena e attiva del popolo santo di Dio. Si ha qui infatti una speciale manifestazione della Chiesa.
Nella Messa che viene celebrata dal Vescovo, o presieduta dal Vescovo senza che celebri l’Eucaristia, si osservino le norme che si trovano nel Cerimoniale dei Vescovi[92]<ref>Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 119-186.</ref>.
113. Grande importanza si deve dare anche alla Messa celebrata con una comunità, specialmente parrocchiale; essa, infatti, soprattutto nella celebrazione comunitaria della domenica, manifesta la Chiesa universale in un momento e in un luogo determinato[93]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42; Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 28; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis n. 5; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 26: AAS 59 (1967) 555.</ref>.
114. Tra le Messe celebrate da determinate comunità, particolare importanza ha la Messa conventuale, che è parte dell’ufficio quotidiano, come pure la Messa detta della «comunità». E, sebbene queste Messe non comportino nessuna forma particolare di celebrazione, tuttavia è quanto mai conveniente che siano celebrate con il canto e soprattutto con la piena partecipazione di tutti i membri della comunità, sia di religiosi che di canonici. In queste Messe perciò ognuno eserciti la sua funzione, secondo l’Ordine o il ministero ricevuto. Anzi, conviene che tutti i sacerdoti non tenuti a celebrare individualmente per l’utilità pastorale dei fedeli, per quanto è possibile concelebrino in queste Messe. Inoltre tutti i sacerdoti membri della comunità, tenuti a celebrare individualmente per il bene pastorale dei fedeli, possono, nello stesso giorno, concelebrare anche la Messa conventuale o di comunità[94]<ref>Cf. Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 47: AAS 59 (1967) 565.</ref>. È preferibile infatti che i presbiteri presenti alla celebrazione eucaristica, se non sono scusati da una giusta causa, esercitino normalmente il ministero del proprio Ordine e quindi partecipino come concelebranti, indossando le sacre vesti. Diversamente indossano il proprio abito corale o la cotta sopra la veste talare.
=== I. MESSA CON IL POPOLO ===
115. Per Messa con il popolo si intende quella celebrata con la partecipazione dei fedeli. Soprattutto nelle domeniche e nelle feste di precetto, conviene, per quanto è possibile, che la celebrazione si svolga con il canto e con un congruo numero di ministri,[95]<ref>Cf. ibidem, n. 26: AAS 59 (1967) 555; Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, nn. 16, 27: AAS 59 (1967) 305, 308.</ref>; si può fare però anche senza canto e con un solo ministro.
116. In ogni celebrazione della Messa, se è presente il diacono, compia il suo ufficio. È bene inoltre che un accolito, un lettore e un cantore assistano il sacerdote celebrante. Il rito qui sotto descritto prevede tuttavia la possibilità di usare un numero anche maggiore di ministri.