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'''Testimonianza di una fede immutata'''
2. La natura sacrificale della Messa, solennemente affermata dal Concilio di Trento, in armonia con tutta la tradizione della Chiesa<ref>Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XXII, 17 settembre 1562, Denz-Schönm. 1738-1759.</ref>, è stata riaffermata dal Concilio Vaticano II, che ha pronunciato, a proposito della Messa, queste significative parole: «Il nostro Salvatore nell’ultima Cena... istituì il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, al fine di perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e di affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione»[<ref>Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 47; Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, nn. 3, 28; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, nn. 2], 4, 5.</ref>.
Questo stesso insegnamento del Concilio si ritrova costantemente nelle formule della Messa. Tale dottrina infatti, enunciata con precisione in questo testo dell’antico Sacramentario detto Leoniano: «ogni volta che celebriamo il memoriale di questo sacrificio, si compie l’opera della nostra redenzione»[3]<ref>Messa vespertina «Nella Cena del Signore», orazione sulle offerte. Cf. Sacramentarium Veronense, ed. L. C. Mohlberg, n. 93.</ref>, è sviluppata con chiarezza e con cura nelle Preghiere eucaristiche: in queste Preghiere, quando il sacerdote fa l’anamnesi, rivolgendosi a Dio in nome di tutto il popolo, gli rende grazie e gli offre il sacrificio vivo, santo, cioè l’oblazione della Chiesa e la vittima immolata per la nostra redenzione [4]<ref>Cf. Preghiera eucaristica III.</ref>, e prega perché il Corpo e il Sangue di Cristo siano un sacrificio accetto al Padre per la salvezza del mondo intero[5]<ref>Cf. Preghiera eucaristica IV.</ref>.
Così, nel nuovo Messale, la norma della preghiera (''lex orandi'') della Chiesa corrisponde alla sua costante regola di fede (''lex credendi''); questa ci dice che, fatta eccezione per il modo di offrire, che è differente, vi è piena identità tra il sacrificio della croce e la sua rinnovazione sacramentale nella Messa, che Cristo Signore ha istituito nell’ultima Cena e ha ordinato agli Apostoli di celebrare in memoria di lui. Ne consegue che la Messa è insieme sacrificio di lode, d’azione di grazie, di propiziazione e di espiazione.
3. Anche il mistero mirabile della presenza reale del Signore sotto le specie eucaristiche è affermato dal Concilio Vaticano II[6] <ref>Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 47; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, nn. 5, 18.</ref> e dagli altri documenti del magistero della Chiesa[7]<ref>Cf. Pio XII, Lett. enc. Humani generis, 12 agosto 1950: AAS 42 (1950) 570-571; Paolo VI, Lett. enc. Mysterium fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) 762-769; Solenne professione di fede, 3 giugno 1968, nn. 24-26: AAS 60 (1968) 442-443; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3f, 9: AAS 59 (1967) 543, 547.</ref>, nel medesimo senso e con la medesima dottrina con cui il Concilio di Trento l’aveva proposto alla nostra fede[8]<ref>Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Denz-Schönm. 1635-1661.</ref>. Nella celebrazione della Messa, questo mistero è posto in luce non soltanto dalle parole stesse della consacrazione, che rendono Cristo presente per mezzo della transustanziazione, ma anche dal senso e dall’espressione esteriore di sommo rispetto e di adorazione di cui è fatto oggetto nel corso della Liturgia eucaristica. Per lo stesso motivo, il Giovedì santo, nella celebrazione della Cena del Signore, e nella solennità del Corpo e del Sangue del Signore, il popolo cristiano è chiamato a onorare in modo particolare, con l’adorazione, questo mirabile sacramento.
4. La natura del sacerdozio ministeriale, che è proprio del Vescovo e del presbitero, in quanto offrono il sacrificio nella persona di Cristo e presiedono l’assemblea del popolo santo, è posta in luce, nella forma stessa del rito, dal posto eminente del sacerdote e dalla sua funzione. I compiti di questa funzione sono indicati e ribaditi con molta chiarezza nel prefazio della Messa crismale del Giovedì santo, giorno in cui si commemora l’istituzione del sacerdozio. Il testo sottolinea la potestà sacerdotale conferita per mezzo dell’imposizione delle mani e descrive questa medesima potestà enumerandone tutti gli uffici: è la continuazione della potestà sacerdotale di Cristo, Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza.
5. Questa natura del sacerdozio ministeriale mette a sua volta nella giusta luce un’altra realtà di grande importanza: il sacerdozio regale dei fedeli, il cui sacrificio spirituale raggiunge la sua piena realizzazione attraverso il ministero del Vescovo e dei presbiteri, in unione con il sacrificio di Cristo, unico Mediatore[9]<ref>Conc. Ecum. Vaticano II, Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 2.</ref>. La celebrazione dell’Eucaristia è infatti azione di tutta la Chiesa. In essa ciascuno compie soltanto, ma integralmente, quello che gli compete, tenuto conto del posto che occupa nel popolo di Dio. È il motivo per cui si presta ora maggiore attenzione a certi aspetti della celebrazione che, nel corso dei secoli, erano stati talvolta alquanto trascurati. Questo popolo è il popolo di Dio, acquistato dal Sangue di Cristo, radunato dal Signore, nutrito con la sua Parola; popolo la cui vocazione è di far salire verso Dio le preghiere di tutta la famiglia umana; popolo che, in Cristo, rende grazie per il mistero della salvezza, offrendo il suo Sacrificio; popolo infine che, per mezzo della Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, rafforza la sua unità. Questo popolo è già santo per la sua origine; ma in forza della sua partecipazione consapevole, attiva e fruttuosa al mistero eucaristico, progredisce continuamente in santità[10]<ref>Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 11.</ref>.
'''Prova di una tradizione ininterrotta'''
6. Nell’enunciare Nell'enunciare le norme per la revisione del rito della Messa, il Concilio Vaticano II ha ordinato, tra l’altro, che certi riti venissero «riportati all’antica all'antica tradizione dei santi Padri»[11]<ref>Ibidem, n. 50.</ref>: sono le stesse parole usate da san Pio V nella costituzione apostolica Quo primum, con la quale nel 1570 promulgava il Messale di Trento. Anche da questa corrispondenza testuale è facile rilevare come i due Messali romani, benché separati da quattro secoli, conservino una medesima e identica tradizione. Se poi si tengono presenti gli elementi profondi di tale tradizione, non è difficile rendersi conto come il secondo Messale completi egregiamente il primo.
7. In tempi davvero difficili, nei quali la fede cattolica era stata messa in pericolo circa la natura sacrificale della Messa, il sacerdozio ministeriale, la presenza reale e permanente di Cristo sotto le specie eucaristiche, a san Pio V premeva anzitutto salvaguardare una tradizione relativamente recente ingiustamente attaccata, introducendo meno cambiamenti possibili nel sacro rito. E in verità, il Messale del 1570 si differenzia ben poco dal primo Messale stampato nel 1474; e questo, a sua volta, riprende fedelmente il Messale del tempo di Innocenzo III. Inoltre i manoscritti della Biblioteca Vaticana, anche se avevano permesso di adottare in certi casi delle lezioni migliori, non consentirono, in quella diligente ricerca di «antichi autori degni di fede», di andare al di là di quanto s’era fatto con i commentari liturgici del Medioevo.
Quando i Padri del Concilio Vaticano II ripresero le formulazioni dogmatiche del Concilio di Trento, le loro parole risuonarono in un’epoca ben diversa nella vita del mondo. Per questo in campo pastorale essi hanno potuto dare suggerimenti e consigli che sarebbero stati impensabili quattro secoli prima.
11. Il Concilio di Trento aveva già riconosciuto il grande valore catechetico contenuto nella celebrazione della Messa, ma non poteva trarne tutte le conseguenze pratiche. In realtà molti chiedevano che venisse concesso l’uso della lingua volgare nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Ma dinanzi a tale richiesta il Concilio, considerate le circostanze di allora, riteneva suo dovere riaffermare la dottrina tradizionale della Chiesa, secondo la quale il sacrificio eucaristico è anzitutto azione di Cristo stesso: ne consegue che la sua efficacia non dipende affatto da come vi partecipano i fedeli. Ecco perché si espresse con queste parole decise e insieme misurate: «Benché la Messa contenga un ricco insegnamento per il popolo dei fedeli, i Padri non hanno ritenuto opportuno che venga celebrata indistintamente in lingua volgare»[12]<ref>Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 8, Denz-Schönm. 1749.</ref>. E condannò chi osasse affermare che «non si deve ammettere il rito della Chiesa romana, in forza del quale una parte del canone e le parole della consacrazione vengono dette a bassa voce; o che la Messa si deve celebrare soltanto in lingua volgare»[13]<ref>Ibidem, can. 9, Denz-Schönm. 1759.</ref>. Nondimeno, se da una parte proibì l’uso della lingua parlata nella Messa, dall’altra ordinò ai pastori di supplirvi con un’opportuna catechesi: «Perché il gregge di Cristo non soffra la fame... il santo Concilio ordina ai pastori e a tutti quelli che hanno cura d’anime di soffermarsi frequentemente, nel corso della celebrazione della Messa, o personalmente o per mezzo di altri, su questo o quel testo della Messa, e di spiegare, tra le altre cose, il mistero di questo santissimo Sacrificio, specialmente nelle domeniche e nei giorni festivi»[14]<ref>Ibidem, cap. 8, Denz-Schönm. 1749.</ref>.
12. Convocato perché la Chiesa adattasse ai nostri tempi i compiti della sua missione apostolica, il Concilio Vaticano II ha, come quello di Trento, esaminato profondamente la natura didattica e pastorale della Liturgia[15]<ref>Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33.</ref>. E poiché non v’è ormai nessun cattolico che neghi la legittimità e l’efficacia del rito compiuto in lingua latina, il Concilio ha ammesso senza difficoltà che «l’uso della lingua parlata può riuscire spesso di grande utilità per il popolo» e l’ha quindi autorizzata[16]<ref>Ibidem, n. 36.</ref>. L’entusiasmo con cui questa decisione è stata dovunque accolta, ha portato, sotto la guida dei Vescovi e della stessa Sede Apostolica, alla concessione che tutte le celebrazioni liturgiche con partecipazione di popolo si possono fare in lingua viva, per rendere più facile la piena intelligenza del mistero celebrato.
13. Tuttavia, poiché l’uso della lingua parlata nella sacra Liturgia è soltanto uno strumento, anche se molto importante, per esprimere più chiaramente la catechesi del mistero contenuto nella celebrazione, il Concilio Vaticano II ha insistito perché si mettessero in pratica certe prescrizioni del Concilio di Trento che non erano state dovunque osservate, come il dovere di fare l’omelia nelle domeniche e nei giorni festivi[17]<ref>Ibidem, n. 52.</ref>; e la possibilità di intercalare ai riti determinate monizioni[18]<ref>Ibidem, n. 35, § 3.</ref>. Soprattutto, però, il Concilio Vaticano II, nel consigliare «quella partecipazione perfetta alla Messa, per la quale i fedeli, dopo la Comunione del sacerdote, ricevono il Corpo del Signore dal medesimo sacrificio»[19]<ref>Ibidem, n. 55.</ref>, ha portato al compimento di un altro voto dei Padri tridentini, che, cioè, per partecipare più pienamente all’Eucaristia, «nelle singole Messe i presenti si comunicassero non solo con l’intimo fervore dell’anima, ma anche con la recezione sacramentale dell’Eucaristia»[20]<ref>Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 6, Denz-Schönm. 1747.</ref>.
14. Mosso dal medesimo spirito e dallo stesso zelo pastorale, il Concilio Vaticano II ha potuto riesaminare le decisioni di Trento a proposito della Comunione sotto le due specie. Poiché attualmente nessuno mette in dubbio i principi dottrinali sul pieno valore della Comunione sotto la sola specie del pane, il Concilio ha permesso in alcuni casi la Comunione sotto le due specie, con la quale, grazie alla forma più chiara del segno sacramentale, si ha modo di penetrare più profondamente il mistero al quale i fedeli partecipano[21]<ref>Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55.</ref>.
15. In questo modo, mentre la Chiesa rimane fedele al suo compito di maestra di verità, conservando «le cose vecchie» cioè il deposito della tradizione, assolve pure il suo compito di esaminare e adottare con prudenza «le cose nuove» (Cf. Mt 13,52).
Le norme liturgiche del Concilio di Trento sono state, dunque, su molti punti, completate e integrate dalle norme del Concilio Vaticano II; il Concilio ha così condotto a termine gli sforzi fatti per accostare i fedeli alla Liturgia, sforzi condotti per quattro secoli e con più intensità in un’epoca recente, grazie soprattutto allo zelo liturgico promosso da san Pio X e dai suoi successori.
== Capitolo I- IMPORTANZA E DIGNITÀDELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA==
16. La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, per quella locale, e per i singoli fedeli[22]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41; Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 11; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, nn. 2, 5, 6; Decreto sull’ufficio pastorale di Vescovi, Christus Dominus, n. 30; Decreto sull’ecumenismo, Unitatis redintegratio, n. 15; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3e, 6: AAS 59 (1967) 542, 544-545.</ref>. Nella Messa, infatti, si ha il culmine sia dell’azione con cui Dio santifica il mondo in Cristo, sia del culto che gli uomini rendono al Padre, adorandolo per mezzo di Cristo Figlio di Dio nello Spirito Santo[23]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10.</ref>. In essa inoltre la Chiesa commemora, nel corso dell’anno, i misteri della redenzione, in modo da renderli in certo modo presenti[24]<ref>Cf. Ibidem, n. 102.</ref>. Tutte le altre azioni sacre e ogni attività della vita cristiana sono in stretta relazione con la Messa, da essa derivano e ad essa sono ordinate[25]<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 5.</ref>.
17. È perciò di somma importanza che la celebrazione della Messa, o Cena del Signore, sia ordinata in modo tale che i sacri ministri e i fedeli, partecipandovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado, traggano abbondanza di quei frutti[<ref>Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 14, 19, 26], 28, 30.</ref>, per il conseguimento dei quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue e lo ha affidato, come memoriale della sua passione e risurrezione, alla Chiesa, sua dilettissima sposa[27]<ref>Cf. Ibidem, n. 47.</ref>.
18. Si potrà ottenere davvero questo risultato, se, tenuto conto della natura e delle altre caratteristiche di ogni assemblea liturgica, tutta la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli a una partecipazione consapevole, attiva e piena, esteriore e interiore, ardente di fede, speranza e carità; partecipazione vivamente desiderata dalla Chiesa e richiesta dalla natura stessa della celebrazione, e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo[28]<ref>Cf. Ibidem, n. 14.</ref>.
19. Non sempre si possono avere la presenza e l’attiva partecipazione dei fedeli, che manifestano più chiaramente la natura ecclesiale della celebrazione [29]. Sempre però la celebrazione eucaristica ha l’efficacia e la dignità che le sono proprie, in quanto è azione di Cristo e della Chiesa, nella quale il sacerdote compie il suo ministero specifico e agisce sempre per la salvezza del popolo.
399. Perciò il Messale Romano, anche nella diversità delle lingue e in una certa varietà di consuetudini[164], si deve conservare per il futuro come strumento e segno eccellente di integrità e di unità del Rito romano[165].
[2] Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 47; Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, nn. 3, 28; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, nn. 2, 4, 5.
[3] Messa vespertina «Nella Cena del Signore», orazione sulle offerte. Cf. Sacramentarium Veronense, ed. L. C. Mohlberg, n. 93.
 
[4] Cf. Preghiera eucaristica III.
 
[5] Cf. Preghiera eucaristica IV.
 
[6] Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 47; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, nn. 5, 18.
 
[7] Cf. Pio XII, Lett. enc. Humani generis, 12 agosto 1950: AAS 42 (1950) 570-571; Paolo VI, Lett. enc. Mysterium fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) 762-769; Solenne professione di fede, 3 giugno 1968, nn. 24-26: AAS 60 (1968) 442-443; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3f, 9: AAS 59 (1967) 543, 547.
 
[8] Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Denz-Schönm. 1635-1661.
 
[9] Conc. Ecum. Vaticano II, Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 2.
 
[10] Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 11.
 
[11] Ibidem, n. 50.
 
[12] Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 8, Denz-Schönm. 1749.
 
[13] Ibidem, can. 9, Denz-Schönm. 1759.
 
[14] Ibidem, cap. 8, Denz-Schönm. 1749.
 
[15] Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33.
 
[16] Ibidem, n. 36.
 
[17] Ibidem, n. 52.
 
[18] Ibidem, n. 35, § 3.
 
[19] Ibidem, n. 55.
 
[20] Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 6, Denz-Schönm. 1747.
 
[21] Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55.
 
[22] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41; Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 11; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, nn. 2, 5, 6; Decreto sull’ufficio pastorale di Vescovi, Christus Dominus, n. 30; Decreto sull’ecumenismo, Unitatis redintegratio, n. 15; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3e, 6: AAS 59 (1967) 542, 544-545.
 
[23] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10.
 
[24] Cf. Ibidem, n. 102.
 
[25] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 5.
 
[26] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 14, 19, 26, 28, 30.
 
[27] Cf. Ibidem, n. 47.
 
[28] Cf. Ibidem, n. 14.
 
[29] Cf. Ibidem, n. 41.
 
[30] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 13; C.I.C., can. 904.
 
[31] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 59.
 
[32] Per la celebrazione della Messa in situazioni particolari si osservi quanto stabilito: per le Messe nei gruppi particolari cf. Sacra Congregazione per il Culto Divino, Istruzione Actio pastoralis, 15 maggio 1969: AAS 61 (1969) 806-811; per le Messe con i fanciulli cf. Direttorio delle Messe con i fanciulli, 1 novembre 1973: AAS 66 (1974) 30-46; sul modo di unire le Ore dell’Ufficio con la Messa cf. Principi e norme per la Liturgia delle Ore, nn. 93-98; sul modo di unire alcune benedizioni e l’incoronazione dell’immagine della beata Vergine Maria con la Messa cf. Rituale Romano, Benedizionale, Premesse generali, n. 28; Rituale Romano, Rito per l’incoronazione dell’immagine della beata Vergine Maria, nn. 10, 14.
 
[33] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Decreto sull’ufficio pastorale di Vescovi, Christus Dominus, n. 14; Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41.
 
[34] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22.
 
[35] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 38; Paolo VI, Cost. Ap. Missale Romanum, 3 aprile 1969.
 
[36] Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Varietates Legitimae, 25 gennaio 1994: AAS 87 (1995) 288-314.
 
[37] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 5; Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33.
 
[38] Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XXII, Dottrina sul santissimo sacrificio della Messa, cap. 1, Denz-Schönm. 1740; cf. Paolo VI, Solenne professione di fede, 3 giugno 1968, n. 24: AAS 60 (1968) 442.
 
[39] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 7; Paolo VI, Lett. enc. Mysterium fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) 764; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 9: AAS 59 (1967) 547.
 
[40] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 56; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 3: AAS 59 (1967) 542.
 
[41] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48, 51; Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione, Dei Verbum, n. 21; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 4.
 
[42] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33, 52.
 
[43] Cf. ibidem, 33.
 
[44] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 14: AAS 59 (1967) 304.
 
[45] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 26-27; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 3: AAS 59 (1967) 542.
 
[46] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30.
 
[47] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 16 a: AAS 59 (1967) 305.
 
[48] S. Agostino di Ippona, Sermo 336, 1: PL 38, 1472.
 
[49] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, nn. 7, 16: AAS 59 (1967) 302, 305.
 
[50] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 116; cf. anche il n. 30.
 
[51] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 54; Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 59: AAS 56 (1964) 891; Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 47: AAS 59 (1967) 314.
 
[52] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30, 34; cf. anche il n. 21.
 
[53] Cf. ibidem, n. 40; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Varietates Legitimae, 25 gennaio 1994, n. 41: AAS 87 (1995) 304.
 
[54] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30; Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 17: AAS 59 (1967) 305.
 
[55] Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Dies Domini, 31 maggio 1998, n. 50: AAS 90 (1998) 745.
 
[56] Cf. sotto, Appendice II.
 
[57] Cf. Tertulliano, Adversus Marcionem, IV, 9: CCSL 1, 560; Origene, Disputatio cum Heracleida, n. 4, 24: SCh 67, 62; Statuta Concilii Hipponensi Breviata, 21: CCSL 149, 39.
 
[58] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33.
 
[59] Cf. ibidem, n. 7.
 
[60] Messale Romano, Lezionario, seconda edizione tipica, Introduzione, n. 28.
 
[61] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51.
 
[62] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Vicesimus quintus annus, 4 dicembre 1988, n. 13: AAS 81 (1988) 910.
 
[63] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 52; C.I.C., can. 767, § 1.
 
[64] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 54: AAS 56 (1964) 890.
 
[65] Cf. C.I.C., can 767, § 1; Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del C.I.C., risposta al dubbio circa il can. 767, § 1: AAS 79 (1987) 1249; Istruzione interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, art. 3: AAS 89 (1997) 864.
 
[66] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 53: AAS 56 (1964) 890.
 
[67] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 53.
 
[68] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 56: AAS 56 (1964) 890.
 
[69] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 47; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, nn. 3a, b: AAS 59 (1967) 540-541.
 
[70] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 91: AAS 56 (1964) 898; Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554.
 
[71] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 12: AAS 59 (1967) 548-549.
 
[72] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium n. 48; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 5; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 12: AAS 59 (1967) 548-549.
 
[73] Cf. Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, nn. 31, 32: AAS 59 (1967) 558-559; Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Immensae caritatis, 29 gennaio 1973, n. 2: AAS 65 (1973) 267-268.
 
[74] Cf. Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, Istruzione Inestimabile donum, 3 aprile 1980, n. 17: AAS 72 (1980) 338.
 
[75] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26.
 
[76] Cf. ibidem, n. 14.
 
[77] Cf. ibidem, n. 28.
 
[78] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, nn. 26, 28; Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42.
 
[79] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26.
 
[80] Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 175-186.
 
[81] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 28; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 2.
 
[82] Paolo VI, Lett. Ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 18 giugno 1967: AAS 59 (1967) 697-704; Pontificale Romano, Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi, seconda edizione, 1992 n. 191.
 
[83] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 12: AAS 59 (1967) 548-549.
 
[84] Cf. C.I.C., can 910, § 2; Istruzione interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, art. 8: AAS 89 (1997) 871.
 
[85] Cf. Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Immensae caritatis, 29 gennaio 1973, n. 1: AAS 65 (1973) 265-266; C.I.C, can. 230, § 3.
 
[86] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24.
 
[87] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 19: AAS 59 (1967) 306.
 
[88] Cf. ibidem, n. 21: AAS 59 (1967) 306-307.
 
[89] Cf. Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi., risposta al dubbio circa il can. 230, § 2: AAS 86 (1994) 541.
 
[90] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22.
 
[91] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41.
 
[92] Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 119-186.
 
[93] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42; Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 28; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis n. 5; Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 26: AAS 59 (1967) 555.
 
[94] Cf. Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 47: AAS 59 (1967) 565.
 
[95] Cf. ibidem, n. 26: AAS 59 (1967) 555; Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, nn. 16, 27: AAS 59 (1967) 305, 308.
 
[96] Cf. Istruzione interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, art. 6: AAS 89 (1997) 869.
 
[97] Cf. Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, Istruzione Inestimabile donum, 3 aprile 1980, n. 10: AAS 72 (1980) 336; Istruzione interdicasteriale su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, art. 8: AAS 89 (1997) 871.
 
[98] Cf. sotto, Appendice III, Rito per incaricare volta per volta un fedele per la distribuzione dell’Eucaristia.
 
[99] Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 1118-1121.
 
[100] Cf. Paolo VI, Lett. Ap. Ministeria quaedam, 15 agosto 1972: AAS 64 (1972) 532.
 
[101] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 57; C.I.C., can. 902.
 
[102] Cf. Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 47: AAS 59 (1967) 566.
 
[103] Cf. ibidem, 565.
 
[104] Cf. Benedetto XV, Cost. Ap. Incruentum altaris sacrificium, 10 agosto 1915: AAS 7 (1915) 401-404.
 
[105] Cf. Sacra Congregazione dei riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 32: AAS 59 (1967) 558.
 
[106] Cf. Conc. Ecum. Tridentino, Sess. XXI, 16 luglio 1562, Decreto sulla Comunione eucaristica, capp. 1-3, Denz-Schönm. 1725-1729.
 
[107] Cf. ibidem, cap. 2, Denz-Schönm. 1728.
 
[108] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 122-124; Decreto sulla vita e sul ministero sacerdotale, Presbyterorum Ordinis, n. 5; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 90: AAS 56 (1964) 897; Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554; C.I.C., can. 932, § 1.
 
[109] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123.
 
[110] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 24: AAS 59 (1967) 554.
 
[111] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123, 129; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 13 c: AAS 56 (1964) 880.
 
[112] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123.
 
[113] Cf. ibidem, n. 126; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 91: AAS 56 (1964) 898.
 
[114] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, nn. 97-98: AAS 56 (1964) 899.
 
[115] Cf. ibidem, n. 91: AAS 56 (1964) 898.
 
[116] Cf. ibidem.
 
[117] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 96: AAS 56 (1964) 899.
 
[118] Cf. Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione di un nuovo ambone, nn. 1238-1266.
 
[119] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 92: AAS 56 (1964) 898.
 
[120] Cf. Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione di una cattedra o sede presidenziale, nn. 1214-1237.
 
[121] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 92: AAS 56 (1964) 898.
 
[122] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 32.
 
[123] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Musicam sacram, 5 marzo 1967, n. 23: AAS 59 (1967) 307.
 
[124] Cf. Rituale Romano, Benedizionale, edizione italiana 1992, Benedizione di un organo, nn. 1478-1494.
 
[125] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 54: AAS 59 (1967) 568; Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) 898.
 
[126] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 52: AAS 59 (1967) 568; Istruzione Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) 898; Sacra Congregazione per i Sacramenti, Istruzione Nullo umquam tempore, 28 maggio 1938, n. 4: AAS 30 (1938) 199-200; cf. Rituale Romano, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico, 1979, nn. 10-11; C.I.C., can. 938, § 3.
 
[127] Cf. Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione di un tabernacolo eucaristico, nn. 1312-1330.
 
[128] Cf. Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 55: AAS 59 (1967) 569.
 
[129] Cf. ibidem, n. 53: AAS 59 (1967) 568; Rituale Romano, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico, 1979, n. 9; C.I.C., can. can. 938, § 2; Giovanni Paolo II, Lett. Dominicae Cenae, 24 febbraio 1980, n. 3: AAS 72 (1980) 117-119.
 
[130] Cf. C.I.C., can. 940; Sacra Congregazione dei Riti, Istruzione Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 57: AAS 59 (1967) 569; cf. Rituale Romano, Rito della Comunione fuori della Messa e Culto eucaristico, 1979, n. 11.
 
[131] Cf. soprattutto Sacra Congregazione per i Sacramenti, Istruzione Nullo umquam tempore, 28 maggio 1938: AAS 30 (1938) 198-207; C.I.C., can. 934-944.
 
[132] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 8.
 
[133] Cf. Pontificale Romano, Benedizione degli oli e dedicazione della chiesa e dell’altare, 1980, n. 161; Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione per l’esposizione di nuove immagini alla pubblica venerazione, nn. 1358-1406.
 
[134] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 125.
 
[135] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 128.
 
[136] Cf. Pontificale Romano, Benedizione degli oli e dedicazione della chiesa e dell’altare, 1980, Benedizione del calice e della patena, nn. 260-279; Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione degli oggetti per il culto, nn. 1495-1505.
 
[137] Cf. Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Benedizione degli oggetti per il culto, nn. 1497.
 
[138] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 128.
 
[139] Cf. ibidem.
 
[140] Per quanto riguarda la benedizione degli oggetti che nella chiesa sono destinati all’uso liturgico, cf. Rituale Romano, Benedizionale, 1992, Parte terza.
 
[141] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51.
 
[142] Cf. Messale Romano, Lezionario, seconda edizione tipica, Introduzione, n. 80.
 
[143] Cf. ibidem, n. 81.
 
[144] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 61.
 
[145] Cf. Conc. Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 54; Paolo VI, Esort. Ap. Marialis cultus, 2 febbraio 1974, n. 9: AAS 66 (1974) 122-123.
 
[146] Cf. soprattutto C.I.C., cann. 1176-1185; Rituale Romano, Rito delle esequie, 1974.
 
[147] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 14.
 
[148] Cf. ibidem, n. 41.
 
[149] Cf. C.I.C., can. 838, § 3.
 
[150] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24.
 
[151] Cf. ibidem, n. 36, § 3.
 
[152] Cf. ibidem, n. 112.
 
[153] Cf. Norme generali per l’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario, nn. 48-51; Sacra Congregazione per il Culto Divino, Istruzione Calendaria particularia, 24 giugno 1970, nn. 4, 8: AAS 62 (1970) 652-653.
 
[154] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 106.
 
[155] Cf. Norme generali per l’ordinamento dell’anno liturgico e del calendario, n. 46; Sacra Congregazione per il Culto Divino, Istruzione Calendaria particularia, 24 giugno 1970, nn. 38: AAS 62 (1970) 660.
 
[156] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 37-40.
 
[157] Cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Varietates Legitimae, 25 gennaio 1994, nn. 54, 62-69: AAS 87 (1995) 308-309, 311-313.
 
[158] Cf. ibidem, nn. 66-88: AAS 87 (1995) 313.
 
[159] Cf. ibidem, nn. 26-27: AAS 87 (1995) 298-299.
 
[160] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Vicesimus quintus annus, 4 dicembre 1988, n. 16: AAS 81 (1988) 912; Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Varietates Legitimae, 25 gennaio 1994, nn. 2, 36: AAS 87 (1995) 288, 302.
 
[161] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 23.
 
[162] Cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Varietates Legitimae, 25 gennaio 1994, n. 46: AAS 87 (1995) 306.
 
[163] Cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istruzione Varietates Legitimae, 25 gennaio 1994, n. 36: AAS 87 (1995) 302.
 
[164] Cf. ibidem, n. 54: AAS 87 (1995) 308-309.
 
[165] Cf. Conc. Ecum. Vaticano II, Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 38; Paolo VI, Cost. Ap. Missale Romanum.